Fermato con il taser, muore in ambulanza
Un uomo di 35 anni è morto a San Giovanni Teatino, in provincia di Chieti, nel pomeriggio di domenica 13 agosto, in circostanze ancora da chiarire. Sarebbe stato prima fermato con il taser dai carabinieri e poi sedato dai soccorritori del 118. Il 35enne (che avrebbe problemi psichiatrici ed era seguito da una struttura sanitaria), in base alla prima ricostruzione della vicenda, sarebbe stato notato mentre correva nudo lungo le strade della città in evidente stato confusionale.
Ma quando si è diretto verso la ferrovia, nella zona di via Aldo Moro, è stato richiesto l’intervento delle forze dell’ordine, nel timore che potesse finire sui binari e restare vittima di un incidente. Sul posto sono così giunti i carabinieri che per fermarlo hanno fatto ricorso al taser, la pistola a impulsi elettrici in dotazione alle forze dell’ordine, ma l’uomo avrebbe continuato a dare in escandescenza. A quel punto sono intervenuti anche i sanitari del 118 con un’ambulanza: avrebbero somministrato un sedativo allo scopo di calmare il 35enne. Ma l’uomo è deceduto prima dell’arrivo in ospedale a Chieti.
IL TASER
Il taser è una pistola elettrica che rilascia delle scariche in grado di immobilizzare la vittima. Il suo uso è consentito ai privati solo se titolari di porto d’armi e comunque unicamente per scopo di legittima difesa. Anche le forze dell’ordine se ne possono avvalere, entro però determinati limiti di proporzione rispetto al pericolo in corso. Si tratta, infatti, di un’arma a tutti gli effetti, come ricorda anche Amesty International, secondo cui negli Stati Uniti ha causato almeno mille morti in 20 anni.
In ogni caso, come ricorda Fanoage.it, onde evitare abusi da parte delle forze dell’ordine, il ministero degli Interni ha elaborato un protocollo di utilizzo del taser che prevede cinque passaggi obbligatori da parte dell’operatore di polizia:
– individuazione del pericolo;
– dichiarazione al cittadino di essere armato di pistola elettrica;
– esposizione dell’arma;
– warning arc (scossa di avvertimento con puntamento della pistola);
– uso vero e proprio del taser.
L’art. 53 del Codice penale stabilisce che “non è punibile il pubblico ufficiale che, al fine di adempiere un dovere del proprio ufficio, fa uso ovvero ordina di far uso delle armi o di un altro mezzo di coazione fisica, quando vi è costretto dalla necessità di respingere una violenza o di vincere una resistenza all’Autorità […]”. Di conseguenza il pubblico ufficiale può usare il taser solo:
– per respingere una violenza;
– per vincere una resistenza.
L’uso del taser può avvenire nel rispetto di tre concetti:
– proporzione rispetto al pericolo in corso;
– necessità dell’uso dell’arma;
– adeguatezza.